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Sposarsi in Italia

Quando il matrimonio si celebra in Italia e quando almeno uno dei due nubendi è un cittadino italiano residente in questa circoscrizione consolare (ossia iscritto all’Aire) le pubblicazioni di matrimonio sono obbligatorie.

Per i residenti in Italia (non iscritti AIRE) o temporanei in Australia, le pubblicazioni andranno eseguite presso il Comune di residenza in Italia, ove gli interessati dovranno richiederle.

Poiché le pubblicazioni sono valide 180 giorni, vanno richieste nell’arco di tempo tra i 180 giorni e i 30 giorni dalla data del matrimonio.

Non sono richieste le pubblicazioni per le unioni civili.

Per conoscere in dettaglio la procedura per eseguire le pubblicazioni di matrimonio clicca qui.

NOTA BENE: Le pubblicazioni NON vanno eseguite se il matrimonio viene celebrato di fronte all’Autorità australiana. In quel caso sarà solo necessario procedere alla registrazione del matrimonio una volta ottenutone il certificato (per informazioni clicca qui).

 

CASI PARTICOLARI

Matrimonio in Italia di cittadini australiani o statunitensi

Il cittadino australiano o statunitense che desidera sposarsi in Italia avrà necessità di ottenere l’ATTO NOTORIO.

Tale documento, nel quale viene dichiarato che nulla osta al matrimonio ai sensi degli artt.95, 86, 89 e 97 del Codice Civile italiano, dovrà essere sottoscritto dall’interessato e da quattro (4) testimoni.

L’atto notorio si può richiedere:

  1. in Australia, presso il Consolato competente nel proprio Stato di residenza;
  2. in Italia, presso:
    • l’Ufficio dello Stato Civile del Comune dove il cittadino australiano intende chiedere la pubblicazione di matrimonio (legge 27 settembre 2002 n. 233) o presso il Tribunale
    • il Tribunale nel caso di cittadino statunitense (legge 13 ottobre 1965, n. 1195)

Per le procedure da svolgersi in Italia si rimanda a quanto indicato sui siti web dell’Ambasciata australiana Marriage in Italy (embassy.gov.au) e di quella statunitense a Roma: Getting Married in Italy? – U.S. Embassy & Consulates in Italy (usembassy.gov)

Per conoscere in dettaglio la procedura per ottenere l’atto notorio presso questo Consolato Generale clicca qui.

Una volta ottenuto l’atto notorio, questo dovrà essere presentato alle autorità diplomatico-consolari australiane (o statunitensi) in Italia, che rilasceranno il Nulla Osta, ai sensi dell’art.116 del Codice Civile.

I cittadini australiani o statunitensi dovranno contattare il Comune in cui verranno celebrate le nozze per confermare eventuale documentazione aggiuntiva da presentare (es. certificato di nascita, certificato di stato libero, certificato di divorzio, certificato di vedovanza).

 

Matrimonio in Italia di cittadino italiano e straniero non australiano / statunitense

Al fine di poter procedere con le pubblicazioni di matrimonio, nel caso in cui uno dei nubendi sia straniero non australiano/statunitense, questo Consolato Generale deve ricevere, in aggiunta ai moduli qui indicati (link), anche il Certificato di capacità matrimoniale plurilingue oppure il certificato di non impedimento o “nulla osta” a seconda della nazionalità dello straniero.

  1. CERTIFICATO DI CAPACITÀ MATRIMONIALE PLURILINGUE

È rilasciato SOLO dalle autorità dei Paesi degli Stati firmatari della Convenzione di Monaco del 1980 (Austria, Germania, Grecia, Lussemburgo, Moldova, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia) ed è esente da legalizzazione e traduzione

 

  1. CERTIFICATO DI NON IMPEDIMENTO O “NULLA OSTA

È rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si è cittadini e deve essere:

  • legalizzato nelle forme previste (legalizzazione consolare o a mezzo apostille, se il Paese emittente aderisce alla Convenzione dell’Aja del 1961). Nel caso di specifici accordi internazionali, il certificato di non impedimento può essere esente da legalizzazione.
  • tradotto in italiano. Le traduzioni devono recare la certificazione di traduzione: nei Paesi dove esiste la figura giuridica del traduttore ufficiale la conformità può essere attestata dal traduttore stesso, la cui firma va poi legalizzata. Nei Paesi nei quali tale figura non è prevista dall’ordinamento locale occorrerà necessariamente fare ricorso alla certificazione di conformità apposta dall’ufficio consolare italiano competente ovvero dalla legalizzazione con Apostille cartacea per i paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del 1961.

Tale certificato deve indicare:

  • cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, stato libero, nome e cognome dei genitori;
  • dichiarazione che non vi sono impedimenti al matrimoniosecondo le leggi dello Stato di appartenenza;
  • la data di scioglimento del matrimonio (per la donna divorziata);
  • la data di vedovanza (per la donna vedova).

In aggiunta al nulla osta, questo Ufficio si riserva di richiedere ai cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione Europea e non residenti in Italia ulteriore documentazione comprovante i requisiti previsti dall’art. 51 del DPR 396/2000, trattandosi di atti formati all’estero non registrati in Italia o presso un’autorità consolare italiana (es. l’estratto dell’atto di nascita con indicazione dei nomi dei genitori, il certificato di stato libero).