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Domanda di cambiamento del nome e/o cognome

Al contrario di quanto accade in Australia, dove la modifica del nome o del cognome avviene attraverso una semplice procedura amministrativa, in Italia il cambio del nome e/o del cognome è un procedimento amministrativo che coinvolge diverse autorità (Prefettura, Comune AIRE, Consolato) e si sviluppa in diverse fasi. Non è pertanto possibile fare una stima della durata esatta della procedura, perché dipende da tutte le autorità coinvolte.

Ai sensi del D.P.R. 396/2000, qualsiasi cittadino italiano che intende cambiare o modificare il proprio nome e/o cognome deve essere autorizzato dal Prefetto. Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni.

In particolare, Il D.P.R. 396/2000 consente:

  • Il cambiamento del nome o del cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela origine naturale (art. 89);
  • Il cambiamento del nome o aggiunta di altro nome al proprio (art. 89);
  • Il cambiamento del cognome o aggiunta di altro cognome al proprio (art. 84).

 

In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.

 

Alla donna non è permesso cambiare il proprio cognome per assumere quello del marito.

 

Interessato minorenne

Nel caso di domanda di cambiamento di nome e/o cognome in favore di un figlio minore ITALIANO, il cui atto di nascita sia stato trascritto in Italia, occorre utilizzare uno specifico modulo che deve essere firmato da entrambi i genitori e corredato da copia dei passaporti dei genitori e del figlio minore;

 

PROCEDURA

Il richiedente deve:

  • prenotare un appuntamento online per SERVIZI CONSOLARI
  • presentare personalmente l’istanza di cambio nome/cognome, compilata in italiano, allegando
    • fotocopia di un documento di identità italiano
    • tutta la documentazione che l’interessato ritenga pertinente per giustificare la richiesta. A titolo di esempio, potrebbero essere allegati documenti di stato civile stranieri con le nuove generalità, documenti di identificazione italiani e/o stranieri, dichiarazioni, ecc.;

Il Consolato trasmette la documentazione al Prefetto.

Il Prefetto effettua l’istruttoria e, in presenza dei requisiti previsti, emana un Decreto Provvisorio di cambiamento del nome e/o cognome e lo invierà a questo Consolato;

Il Consolato ne darà notizia all’interessato,  che verra’convocato in Consolato per richiedere la pubblicazione del Decreto Provvisorio nell’Albo Consolare per 30 giorni;

Trascorso il termine di 30 giorni, il Consolato darà notizia alla Prefettura competente dell’avvenuta pubblicazione senza opposizioni;

La Prefettura emetterà il Decreto Definitivo di cambiamento del nome e/o cognome e lo trasmetterà al Consolato.

Il Consolato invierà all’interessato il Decreto Definitivo.

L’interessato, ricevuto il Decreto Definitivo di cambiamento di nome e/o di cognome, dovrà richiederne la trascrizione al Comune di trascrizione del proprio atto di nascita o al Comune AIRE, a meno che non sia diversamente indicato nel decreto stesso da parte della Prefettura.

Una volta che il Comune avrà annotato nei propri registri il cambio di nome e/o cognome, questo Consolato potrà aggiornare la scheda anagrafica dell’interessato e rilasciare nuovi documenti con le nuove generalità (passaporto, carta d’identità, codice fiscale, ecc.).