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Cambio nome e/o cognome

Al contrario di quanto accade in Australia, dove la modifica del nome o del cognome avviene attraverso una semplice procedura amministrativa, in Italia i provvedimenti di cambiamento o modificazione del nome o del cognome rivestono carattere eccezionale e possono essere ammessi solo ed esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da solide e significative motivazioni, così come evidenziato dal Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

In particolare, Il d.P.R. 396/2000 consente:

  • Il cambiamento del nome o del cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela origine naturale (art. 89);
  • Il cambiamento del nome o aggiunta di altro nome al proprio (art. 89);
  • Il cambiamento del cognome o aggiunta di altro cognome al proprio (art. 84)

COMPETENZA

La norma, così come modificata dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2012, n. 54, ha stabilito l’attribuzione della competenza in materia al Prefetto (della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce). Per gli iscritti AIRE, il Prefetto competente coincide con quello del Comune di iscrizione all’AIRE.

 

ITER DELLA RICHIESTA

  1. Presentare personalmente la domanda di cambio nome/cognome allegando la copia di un documento di identità italiano. La domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo. Ove il cambio del nome/cognome sia richiesto perché ridicolo, vergognoso o rivelante l’origine naturale, la domanda è presentata in carta semplice (senza pagamento del bollo);
  2. Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione che l’interessato ritenga pertinente per giustificare la richiesta. A titolo di esempio, potrebbero essere allegati documenti di stato civile stranieri con le nuove generalità, documenti di identificazione italiani e/o stranieri, dichiarazioni, ecc.;
  3. Il Prefetto effettua l’istruttoria e, in presenza dei requisiti previsti, emana il decreto con il quale si autorizza l’affissione del sunto dell’istanza medesima nell’albo pretorio del Consolato Generale;
  4. Durante il periodo di affissione (trenta giorni) e durante i trenta giorni successivi, eventuali contro-interessati possono presentare opposizione al Prefetto competente;
  5. Decorsi detti periodi, il Prefetto emana il provvedimento definitivo che (soggetto al pagamento dell’imposta di bollo), se favorevole, andrà trascritto e annotato, a cura dell’interessato, nel registro di stato civile del Comune di trascrizione del proprio atto di nascita.

NOTA: In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.

Allo stesso modo non è permesso alla donna di cambiare il proprio cognome in quello del marito.

 

PROCEDURA

Presentarsi presso gli uffici del Consolato Generale previo appuntamento da prendere nel sistema di prenotazione online per “servizi consolari” per consegnare la domanda di persona;

  1. Allegare la fotocopia di un documento di identità italiano;
  2. Allegare l’eventuale documentazione che l’istante ritenga necessaria per sostenere le proprie motivazioni;
  3. Inizialmente è necessario il pagamento dell’imposta di bollo, alla quale seguiranno il pagamento di due ulteriori marche nelle successive fasi procedurali;
  4. Attendere di essere ricontattato dal Consolato Generale una volta che il Prefetto si esprime sulla richiesta.