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Registrare il Divorzio

Per registrare in Italia la sentenza di divorzio emessa in Australia questo Ufficio deve ricevere:

    1. richiesta di trasmissione del divorzio in Italia;
    2. Certificato originale del Decree Absolute of Divorce (NISI) o del Divorce Order, legalizzato per mezzo di apostille (rilasciata dal “Department of Foreign Affairs and Trade“)
    3. Traduzione in lingua italiana del documento effettuata da uno dei traduttori accreditati NAATI;
      Si precisa che NON è richiesta la traduzione dell’apostille.
    4. fotocopia della carta di identità italiana o del passaporto italiano del/dei cittadino/i italiano/i, fotocopia del passaporto del cittadino straniero (se gli interessati non sono entrambi italiani).

 

Per registrare la sentenza di divorzio emessa da un Paese diverso dall’Australia, questo Ufficio deve ricevere:

  1. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, datata e firmata dal cittadino italiano;
  2. sentenza di divorzio in originale emessa dall’autorità competente del Paese, con (laddove necessario) legalizzazione apposta secondo le modalità previste dal Paese;
  3. la traduzione in lingua italiana della sentenza, effettuata da un traduttore professionista e legalizzata/certificata secondo le modalità previste dal Paese.
    Si precisa che NON è richiesta la traduzione dell’apostille.
  4. fotocopia della carta di identità italiana o del passaporto italiano del/dei cittadino/i italiano/i, fotocopia del passaporto del cittadino straniero (se gli interessati non sono entrambi italiani).

 

Divorzio breve” ex Legge 132/2014

L’art. 12 del Decreto-legge 132/2014 introduce il c.d. “divorzio breve”, una procedura semplificata di separazione consensuale, di richiesta congiunta di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazioni, o di divorzio. Tale procedura può essere
avviata in assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti e di patti di trasferimento patrimoniale.

La procedura di “divorzio breve” può essere avviata unicamente e direttamente in Italia, presso il Comune di residenza di uno dei coniugi o, alternativamente, di trascrizione o iscrizione dell’atto di matrimonio.

Non è pertanto possibile avviare tale procedura presso gli Uffici consolari all’estero.