Il nuovo articolo 17, comma 1, della legge n. 91/1992, come modificato dalla legge n.74/2025, stabilisce il riacquisto della cittadinanza italiana in presenza dei seguenti requisiti:
- il richiedente deve essere nato in Italia oppure essere stato residente in Italia per almeno due anni continuativi;
- il richiedente ha perso la cittadinanza non oltre il 15 agosto 1992 in uno dei seguenti casi:
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- ha volontariamente acquistato una cittadinanza straniera non oltre il 15 agosto 1992 e stabilito all’estero la propria residenza (articolo 8, numero 1°, della legge n. 555/1912);
- avendo acquistato senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, ha rinunciato alla cittadinanza italiana e ha stabilito la propria residenza all’estero (articolo 8, numero 2°, della legge n. 555/1912);
- essendo figlio minore non emancipato di chi ha perso la cittadinanza, aveva in comune con il genitore la residenza e ha acquistato la cittadinanza di uno Stato straniero (articolo 12 della legge n. 555/1912).
Il nuovo articolo 17, comma 1, della legge n. 91/1992, NON si applica invece a favore di:
- ex cittadini nati all’estero che non sono stati residenti in Italia per almeno due anni continuativi;
- chi ha perso la cittadinanza dopo il 15 agosto 1992 (per qualunque motivo);
- chi ha perso la cittadinanza per aver accettato impiego da un Governo estero o per essere entrato al servizio militare di potenza estera, e vi persista nonostante l’intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l’impiego o il servizio;
- chi non ha esercitato l’opzione prevista dall’articolo 5, secondo comma, della legge n. 123/1983 (figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina che, in caso di doppia cittadinanza, poteva optare per una sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età e non lo ha fatto).
La dichiarazione di volontà del riacquisto della cittadinanza italiana da parte dell’ex cittadino può essere presentata tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027.
COME RENDERE LA DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA.
ATTENZIONE!
I figli (minorenni o, maggiorenni) residenti all’estero e nati prima del riacquisto della cittadinanza del genitore NON acquistano, per il fatto di detto riacquisto, la cittadinanza italiana.
Inoltre, poiché il genitore che riacquista la cittadinanza non è più cittadino per nascita, NON potrà registrare i figli minorenni nati prima del riacquisto della cittadinanza per “beneficio di legge”, ex art. 4 comma 1-bis oppure ex art. 1, comma 1-ter della legge n. 91/1992.
EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DEL RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA.
L’ex cittadino riacquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo alla dichiarazione.
La dichiarazione di riacquisto non ha effetto retroattivo: dal giorno della perdita della cittadinanza (per i naturalizzati stranieri il giorno successivo all’acquisto volontario della cittadinanza straniera) fino al giorno in cui è presentata la dichiarazione di riacquisto, l’interessato è considerato straniero a tutti gli effetti di legge.
Il riacquisto della cittadinanza comporta il riacquisto di diritti ed obblighi propri dello stato di cittadinanza, tra cui:
- l’obbligo di iscrizione anagrafica presso l’AIRE;
- l’obbligo di aggiornare la propria posizione di stato civile (ad esempio, fornendo l’atto di matrimonio, gli atti con i quali i matrimoni precedenti sono stati sciolti, eccetera);
- il diritto di essere iscritto alle liste elettorali;
- il diritto di ottenere il passaporto e la carta di identità
aggiornata il 26.06.2025