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Cittadinanza

PRINCIPI GENERALI

La cittadinanza italiana è attualmente regolata dalla legge n.91 del 5 febbraio 1992, entrata in vigore il 16 agosto 1992.

La legge n.91/1992, a differenza della precedente legge n.123/83, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità di più cittadinanze fatte salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.

 

ACCERTAMENTO O ACQUISIZIONE/RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

L’autorità competente ad effettuare l’accertamento o a ricevere le istanze di acquisizione della cittadinanza è determinata in base al luogo di residenza:

  • Per i residenti all’estero è l’autorità diplomatico-consolare territorialmente competente;
  • Per i residenti in Italia è l’ufficiale di stato civile del Comune di residenza.

Il Consolato Generale d’Italia a Sydney è competente per la trattazione delle domande di cittadinanza presentate SOLO da cittadini australiani e stranieri residenti nel NSW.

I cittadini stranieri (non australiani) devono essere “residenti permanenti” in Australia.

Una prova della residenza è richiesta al momento della presentazione della domanda.

 

Nota: le città di Queanbeyan e Cooma sono sotto la giurisdizione dell’Ambasciata d’Italia a Canberra.

Per maggiori informazioni si invita a consultare il sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

 

Le procedure più comuni relative alla cittadinanza italiana sono le seguenti: