PRINCIPI GENERALI
La cittadinanza italiana è attualmente regolata dalla legge n.91 del 5 febbraio 1992, entrata in vigore il 16 agosto 1992.
La legge n.91/1992, a differenza della precedente legge n.123/83, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità di più cittadinanze fatte salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.
ACCERTAMENTO O ACQUISIZIONE/RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA
L’autorità competente ad effettuare l’accertamento o a ricevere le istanze di acquisizione della cittadinanza è determinata in base al luogo di residenza:
- Per i residenti all’estero è l’autorità diplomatico-consolare territorialmente competente;
- Per i residenti in Italia è l’ufficiale di stato civile del Comune di residenza.
Il Consolato Generale d’Italia a Sydney è competente per la trattazione delle domande di cittadinanza presentate SOLO da cittadini australiani e stranieri residenti nel NSW.
I cittadini stranieri (non australiani) devono essere “residenti permanenti” in Australia.
Una prova della residenza è richiesta al momento della presentazione della domanda.
Nota: le città di Queanbeyan e Cooma sono sotto la giurisdizione dell’Ambasciata d’Italia a Canberra.
Per maggiori informazioni si invita a consultare il sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Le procedure più comuni relative alla cittadinanza italiana sono le seguenti:
- Richiesta di cittadinanza per discendenza “Jure Sanguinis”
- Richiesta di cittadinanza per matrimonio o unione civile
- Riacquisto di cittadinanza
- Rinuncia alla cittadinanza italiana