L’art. 1 della legge n. 91/92 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre italiani.
AVVISO: Si informa la gentile utenza che la recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. I, Ord. N. 454/2024 e n. 17161/2023) ha chiarito che nei casi in cui il cittadino italiano che, prima della L. n. 90/1991, acquistava volontariamente una cittadinanza straniera per naturalizzazione, perdeva la cittadinanza italiana, congiuntamente ai figli minori conviventi o non emancipati. In questi casi, pertanto, la linea di trasmissione è da considerarsi interrotta ed essa non può essere trasmessa alle generazioni successive. Le domande presentate da persone che rientrano in questa casistica pertanto non potranno trovare accoglimento.
ATTENZIONE
- La donna italiana perdeva la cittadinanza se contraeva matrimonio con cittadino straniero fino al 01/01/1948.
- La donna italiana trasmette la cittadinanza solo dopo il 01/01/1948.
Per informazioni sulle vicende relative alla cittadinanza italiana della donna, clicca qui
La cittadinanza si trasmette da genitore in figlio senza limiti di generazione, con la condizione che nessuno degli avi abbia mai rinunciato alla cittadinanza.
Per il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza è necessario che siano provati i seguenti punti:
- che la discendenza abbia inizio da un avo italiano (dante causa).
- che il dante causa abbia mantenuto la cittadinanza sino alla maggiore età o emancipazione del diretto discendente.
La mancata naturalizzazione o la data di un’eventuale naturalizzazione del dante causa deve essere comprovata mediante attestazione rilasciata dalla competente Autorità straniera.
- comprovare la discendenza dal dante causa mediante gli atti di stato civile (nascita, matrimonio, divorzio, morte): detti atti devono essere muniti di legalizzazione, se richiesta, e di traduzione ufficiale.
- attestare che né l’istante né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana (interrompendo, quindi, la catena di trasmissione della cittadinanza) mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico-consolari italiane.
La prescritta documentazione, regolare e completa, deve essere presentata dal richiedente a corredo dell’istanza.
NOTA BENE: se il dante causa si è naturalizzato prima della nascita o durante la minore età del discendente successivo, si è interrotta la trasmissione della cittadinanza.
Non si ha quindi diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza (cfr. artt 8 e 12 Legge n.555/1912).
ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DI CITTADINANZA PER DISCENDENZA
- SOLO i cittadini maggiorenni possono presentare istanza di riconoscimento di cittadinanza italiana per discendenza. Per i cittadini minorenni si invita a prendere visione di quanto riportato al seguente link.
- L’istanza può essere presentata presso questo Consolato Generale d’Italia a Sydney SOLO da cittadini australiani o cittadini di altri Stati provvisti di visto australiano di residenza permanente nel NSW.
Prova della residenza in NSW è richiesta al momento della presentazione della domanda.
Nota bene: le città di Queanbeyan e Cooma sono sotto la giurisdizione dell’Ambasciata d’Italia a Canberra.
- L’istanza è individuale, va presentata di persona previo appuntamento da prendersi online (Prenot@mi) e corredata della documentazione richiesta.
- Qualora due o più membri della stessa famiglia intendono presentare istanza di riconoscimento di cittadinanza italiana per discendenza a partire dallo stesso dante causa, sia contemporaneamente o in momenti diversi, è sufficiente presentare solo una documentazione relativa al dante causa e ai discendenti comuni, purché i richiedenti siano tutti residenti in NSW.
- I residenti nel NSW i cui i familiari hanno ottenuto il riconoscimento della cittadinanza italiana presso un altro Consolato o in Italia, devono presentare in ogni caso tutta la documentazione relativa al dante causa in originale.
DOCUMENTI DA PRESENTARE IL GIORNO DELL’APPUNTAMENTO
Per il DANTE CAUSA
- atto integrale di nascita rilasciato dal Comune italiano;
- atto di matrimonio, laddove previsto con legalizzazione e traduzione;
- sentenza di divorzio (eventuale), laddove previsto con legalizzazione e traduzione;
- atto di decesso (eventuale), laddove previsto con legalizzazione e traduzione;
- certificato di “non naturalizzazione” o “naturalizzazione”, laddove previsto con legalizzazione e traduzione.
Per ognuno dei DISCENDENTI fino al RICHIEDENTE
- atto di nascita, laddove previsto con legalizzazione e traduzione;
- atto di matrimonio, laddove previsto con legalizzazione e traduzione;
- sentenza di divorzio (eventuale), laddove previsto con legalizzazione e traduzione;
- atto di decesso (eventuale), laddove previsto con legalizzazione e traduzione;
- certificato attestante la non rinuncia alla cittadinanza del richiedente e degli ascendenti in linea retta ai termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555, rilasciato dalla competente autorità consolare italiana;
- prova di residenza relativamente al richiedente il riconoscimento della cittadinanza.
In caso di documenti australiani, gli atti sopra menzionati dovranno essere muniti di apostille e traduzione.
La certificazione della traduzione verrà apposta dallo scrivente Consolato Generale previo pagamento dell’art. 72 del tariffario consolare.
In caso di documenti non australiani, il richiedente dovrà verificare con il Consolato italiano competente la correttezza formale e sostanziale della documentazione.
In casi eccezionali, questo Consolato Generale potrà certificarne la traduzione secondo le modalità sopra menzionate, posto che il documento straniero sia redatto in inglese quale lingua ufficiale del Paese emittente.
COSTI
A decorrere dall’1 gennaio 2025 tutte le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza sono soggette al pagamento di una percezione consolare per il trattamento della domanda di 600 Euro da corrispondersi in valuta locale (art. 7B del tariffario consolare).
Si precisa che trattasi di un contributo di carattere obbligatorio richiesto dalla legge per la trattazione della pratica che non implica in alcun modo l’esito positivo del procedimento e, pertanto, non è in alcun caso rimborsabile.
NOTA BENE
- Tutti i documenti devono essere presentati in originale e non vengono restituiti
- L’Ufficio Cittadinanza si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora gli elementi a disposizione fossero ritenuti insufficienti per una corretta valutazione dell’istanza di cittadinanza.
- La ricerca della documentazione è onere del richiedente.
- Il procedimento per l’accertamento del possesso della cittadinanza italiana sarà concluso entro 730 giorni, così come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 33 del 17/01/2014, in G.U. n. 64 del 18/03/2014.
- Il Consolato Generale trasmetterà tramite email ai richiedenti una comunicazione ufficiale in merito all’esito della procedura, contestualmente all’invio della relativa documentazione al Comune in Italia per la registrazione, nel caso di esito positivo.
Alle richieste dell’utenza di informazioni generali sulle procedure o sulla documentazione necessaria a presentare domanda di cittadinanza non sarà possibile rispondere individualmente per e-mail o al telefono e si rimanda alle indicazioni contenute nelle relative pagine web.
Aggiornata il 31.12.2024