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Cittadinanza Per Discendenza

La cittadinanza italiana si trasmette da genitore in figlio, per un massimo di due generazioni, con la condizione che il genitore italiano non abbia mai rinunciato alla cittadinanza o non si sia naturalizzato durante la minore età del diretto discendente.

 

Per il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza è necessario che siano provati i seguenti punti:

 

  • che la discendenza abbia inizio da un genitore o un nonno italiani (dante causa);
  • che il dante causa abbia mantenuto la cittadinanza sino alla maggiore età o emancipazione del diretto discendente;
  • che sia comprovata la discendenza dal dante causa mediante gli atti di stato civile (nascita, matrimonio, divorzio, morte): detti atti devono essere muniti di legalizzazione, se richiesta, e di traduzione ufficiale;

ATTENZIONE: La donna trasmette la cittadinanza ai discendenti soltanto a partire dal 1 gennaio 1948.

Dal 1865 al 26 aprile del 1983 la cittadinanza della donna seguiva quella del marito, pertanto la donna straniera acquistava la cittadinanza italiana automaticamente per matrimonio (conservandola in caso di vedovanza).

Allo stesso modo, la donna italiana naturalizzatasi prima del matrimonio che aveva successivamente sposato un cittadino italiano entro il 26 aprile 1983 riacquistava la cittadinanza italiana per matrimonio.

 

ULTERIORI REQUISITI

Il Decreto-Legge n. 36/2025, del 28 marzo 2025, convertito in legge in data 24 maggio 2025 (legge 74/2025), ha introdotto ulteriori requisiti in materia di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.

In particolare, secondo le nuove disposizioni, il richiedente nato all’estero, oltre a dover rispettare le condizioni di cui sopra, per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, deve anche rientrare in almeno una delle seguenti fattispecie:

  1. deve avere esclusivamente la cittadinanza italiana (cioè non ha e non può avere nessun’altra cittadinanza al di fuori di quella italiana);
  2. un genitore (anche adottivo) o un nonno deve possedere – o avere posseduto al momento del decesso – esclusivamente la cittadinanza italiana alla nascita del richiedente;
  3. un genitore (anche adottivo) cittadino deve essere stato residente in Italia per almeno due anni continuativi, successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana, prima della nascita o adozione del richiedente.

 

ECCEZIONE

Gli ulteriori requisiti di cui sopra non si applicano:

  • ai richiedenti con appuntamento prenotato e confermato entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025.

 

Per la trattazione dell’istanza di cittadinanza è previsto il pagamento di 600 Euro da corrispondersi in valuta locale (art. 7B del tariffario consolare) in contanti o con carta di debito. Si precisa che trattasi di un contributo obbligatorio richiesto dalla legge per la trattazione della pratica, che non implica in alcun modo l’esito positivo del procedimento.

Pertanto NON È IN ALCUN CASO RIMBORSABILE.

 

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NUOVI CASI DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ALL’ESTERO (FIGLI MINORENNI DI CITTADINI CHE NON TRASMETTONO AUTOMATICAMENTE LA CITTADINANZA ITALIANA)

In alcuni casi limitati, previsti dal comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 e dall’articolo 1-ter del decreto legge n. 36/2025 come convertito in legge, i figli minorenni nati all’estero da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza (ossia che non rientrano in una delle 3 fattispecie sopra elencate), possono acquistare la cittadinanza italiana in due casi (previo pagamento di un contributo a favore del Ministero dell’Interno di 250 euro):

  1. Il primo caso ha i seguenti presupposti che devono essere rispettati CONGIUNTAMENTE:
    1. almeno uno dei genitori è cittadino italiano per nascita (anche se in possesso di altra cittadinanza);
    2. entrambi i genitori presentano una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza italiana ENTRO UN ANNO DALLA NASCITA del minore.

 

2. Il secondo caso è una norma transitoria e si applica quando sussistono TUTTE le condizioni seguenti:

    1. i richiedenti sono minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 36/2025 (cioè persone che non avevano ancora compiuto i 18 anni di età alla data del 24 maggio 2025);
    2. i richiedenti sono figli di cittadino per nascita riconosciuto italiano sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 o sulla base di domanda presentata previo appuntamento prenotato entro la medesima data;
    3. I genitori dei  minorenni  devono  presentare  una  dichiarazione  entro  il  31 maggio 2026.

Se l’interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovrà essere presentata da lui personalmente entro la medesima data.

 

NOTA BENE: Le due nuove ipotesi sopra descritte configurano un acquisto della cittadinanza per “beneficio di legge”: il minore che ne beneficia non è cittadino italiano per nascita o iure sanguinis. Cioè, in base all’art. 15 della legge n. 91/1992, il minore non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo alla dichiarazione dei genitori.

 

 

SI PRECISA CHE

  • L’istanza è individuale, va presentata di persona corredata della documentazione richiesta.
  • Qualora due o più membri della stessa famiglia intendano presentare istanza di riconoscimento di cittadinanza italiana per discendenza a partire dallo stesso antenato, sia contemporaneamente o in momenti diversi, è sufficiente presentare solo una documentazione relativa all’antenato e ai discendenti comuni, purché i richiedenti siano tutti residenti in NSW.
  • I residenti nel NSW i cui i familiari hanno ottenuto il riconoscimento della cittadinanza italiana presso un altro Consolato o in Italia, devono presentare in ogni caso tutta la documentazione relativa all’antenato in originale.
  • L’Ufficio Cittadinanza si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora gli elementi a disposizione fossero ritenuti insufficienti per una corretta valutazione dell’istanza di cittadinanza.
  • La ricerca della documentazione è onere del richiedente.
  • Il procedimento per l’accertamento del possesso della cittadinanza italiana sarà concluso entro 730 giorni, così come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 33 del 17/01/2014, in G.U. n. 64 del 18/03/2014.
  • Il Consolato Generale trasmetterà tramite email ai richiedenti una comunicazione ufficiale in merito all’esito della procedura, contestualmente all’invio della relativa documentazione al Comune in Italia per la registrazione, nel caso di esito positivo.
  • Tutti i documenti originali non verranno restituiti, ma trattenuti dal consolato per la conservazione agli atti.

 

NON È POSSIBILE RISPONDERE PER E-MAIL O AL TELEFONO ALLE RICHIESTE DI INFORMAZIONI GENERALI SULLE PROCEDURE O SULLA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE.

Aggiornata il 04.06.2025