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Registrare il Divorzio

Per registrare in Italia la sentenza di divorzio emessa in Australia questo Ufficio deve ricevere:

    1. richiesta di trasmissione del divorzio in Italia;
    2. Certificato originale del Decree Absolute of Divorce (NISI) o del Divorce Order, legalizzato per mezzo di apostille (rilasciata dal “Department of Foreign Affairs and Trade“)
    3. Traduzione in lingua italiana del documento effettuata da uno dei traduttori accreditati NAATI;
      Si precisa che NON è richiesta la traduzione dell’apostille.
    4. fotocopia della carta di identità italiana o del passaporto italiano del/dei cittadino/i italiano/i, fotocopia del passaporto del cittadino straniero (se gli interessati non sono entrambi italiani).

 

Per registrare la sentenza di divorzio emessa da un Paese diverso dall’Australia, questo Ufficio deve ricevere:

  1. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, datata e firmata dal cittadino italiano;
  2. sentenza di divorzio in originale emessa dall’autorità competente del Paese, con (laddove necessario) legalizzazione apposta secondo le modalità previste dal Paese;
  3. la traduzione in lingua italiana della sentenza, effettuata da un traduttore professionista e legalizzata/certificata secondo le modalità previste dal Paese.
    Si precisa che NON è richiesta la traduzione dell’apostille.
  4. fotocopia della carta di identità italiana o del passaporto italiano del/dei cittadino/i italiano/i, fotocopia del passaporto del cittadino straniero (se gli interessati non sono entrambi italiani).

La documentazione sopra citata può essere inviata per posta ad uno di questi indirizzi oppure consegnata di persona presso questo Cosolato Generale durante gli orari di apertura al pubblico, senza bisogno di appuntamento.

 

Divorzio breve” ex Legge 132/2014

L’art. 12 del Decreto-legge 132/2014 introduce il c.d. “divorzio breve”, una procedura semplificata di separazione consensuale, di richiesta congiunta di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazioni, o di divorzio. Tale procedura può essere
avviata in assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti e di patti di trasferimento patrimoniale.

La procedura di “divorzio breve” può essere avviata unicamente e direttamente in Italia, presso il Comune di residenza di uno dei coniugi o, alternativamente, di trascrizione o iscrizione dell’atto di matrimonio.

Non è pertanto possibile avviare tale procedura presso gli Uffici consolari all’estero.