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Atto di assenso per coloro che hanno figli minori

Passaporto richiesto dal genitore

Se si è genitore di figli minori per richiedere il proprio passaporto è necessario l’assenso dell’altro genitore (Atto di assenso), e ciò a prescindere se coniugati, conviventi, separati, divorziati o genitori naturali. Il motivo è ovviamente quello della tutela del minore. L’altro genitore deve firmare l’assenso in Consolato Generale davanti al Pubblico Ufficiale (che autentica la firma). Solo se l’altro genitore è un cittadino dell’Unione Europea ed è impossibilitato a presentarsi per firmare la dichiarazione di assenso il richiedente del passaporto potrà allegare una fotocopia del documento del genitore assente firmato in originale (il documento deve essere firmato per il confronto delle firme).

Se uno dei due genitori è extracomunitario ed è impossibilitato a presentarsi di persona deve firmare la dichiarazione di assenso alla presenza di un Ufficiale di Polizia del NSW, che dovrà apporre la propria firma e timbro della Stazione di Polizia sia sull’assenso, sia sulla copia del genitore che lo ha firmato, che deve essere consegnata al Consolato assieme all’assenso stesso. Il genitore non cittadino dell’Unione Europea che si trova in Italia o in altro Paese straniero dovrà firmare l’assenso di fronte ad Pubblico Ufficiale in Italia oppure presso l’Ambasciata o il Consolato italiano presente nel Paese estero dove si trova. Sarà quindi cura del richiedente presentarlo, così legalizzato, a questo Consolato Generale.

L’atto di assenso ha validità di 30 giorni dalla data della firma.

In caso di decesso di uno dei genitori occorre presentare una copia del certificato di morte.

Passaporto richiesto per il minore

Se il passaporto richiesto è in favore di un figlio minore, i genitori del minore devono ambedue firmare l’atto di assenso con le stesse modalità sopra descritte.

Mancanza dell’assenso

In mancanza dell’assenso dell’altro genitore il richiedente il passaporto può avviare la procedura di emissione di un Decreto Consolare con il quale il Console Generale, in veste di Giudice Tutelare, può eccezionalmente autorizzare il rilascio del passaporto o di altro documento di viaggio.

Questa procedura prevede la richiesta formale dell’interessato indicante i motivi del mancato assenso da parte dell’altro genitore al rilascio del passaporto e le ragioni per cui il rifiuto viene eventualmente ritenuto pretestuoso o ingiustificato. Deve inoltre contenere informazioni dettagliate e copie dei documenti inerenti agli obblighi imposti alla patria potestà e all’affidamento del minore e deve indicare l’ultimo indirizzo ed i riferimenti telefonici del genitore non consenziente ai quali l’Ufficio Consolare si possa eventualmente riferire direttamente.

Se vengono accertate come ingiustificate le ragioni del dissenso dell’altro genitore, il Console Generale, in qualità di Giudice Tutelare può autorizzare, con apposito Decreto, il rilascio del passaporto o di altro documento di viaggio.

Questa procedura di volontaria giurisdizione è da considerarsi di natura eccezionale e può essere di conseguenza utilizzata solo in caso di assoluta impossibilità ad ottenere l’atto di assenso previsto dalla legge da parte del richiedente.