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Atto di assenso per coloro che hanno figli minori

Passaporto richiesto per il minore

Se il passaporto richiesto è in favore di un figlio minore, a tutela dello stesso il genitore che non sottoscrive congiuntamente all’altro la domanda di passaporto presso il Consolato Generale deve firmare l’atto di assenso indipendentemente dal proprio stato civile (coniugati, conviventi, separati, divorziati o genitori naturali).

Tale atto può essere firmato presso il Consolato Generale davanti al Funzionario addetto. In alternativa:

  • il cittadino UE può firmare l’assenso allegando copia del passaporto europeo (pagina con foto/dati personali e pagina con firma del titolare)
  • il cittadino non UE deve firmare l’assenso davanti a un Funzionario di Polizia presso qualunque stazione di Polizia del New South Wales, presentandosi con copia del passaporto o della patente di guida.  Il Funzionario di Polizia dovrà apporre la propria firma e il timbro della stazione di Polizia sia sulla copia del passaporto/della patente, certificandone la copia conforme all’originale, sia sull’atto di assenso nel campo dedicato.

Il genitore non cittadino dell’Unione Europea che si trovi in Italia o in altro Paese straniero dovrà firmare l’assenso di fronte ad Pubblico Ufficiale in Italia oppure presso l’Ambasciata o il Consolato italiano presente nel Paese estero in cui si trova, che provvederanno ad inviarlo a questo Consolato Generale via pec.

L’atto di assenso ha validità di 30 giorni dalla data della firma.

In caso di decesso di uno dei genitori occorre presentare una copia del certificato di morte.

Mancanza dell’assenso

In mancanza dell’assenso dell’altro genitore il richiedente il passaporto può avviare la procedura di emissione di un Decreto Consolare con il quale il Console Generale, in veste di Giudice Tutelare, può eccezionalmente autorizzare il rilascio del passaporto o di altro documento di viaggio.

Questa procedura prevede la richiesta formale dell’interessato indicante i motivi del mancato assenso da parte dell’altro genitore al rilascio del passaporto e le ragioni per cui il rifiuto viene eventualmente ritenuto pretestuoso o ingiustificato. Deve inoltre contenere informazioni dettagliate e copie dei documenti inerenti agli obblighi imposti alla patria potestà e all’affidamento del minore e deve indicare l’ultimo indirizzo ed i riferimenti telefonici del genitore non consenziente ai quali l’Ufficio Consolare si possa eventualmente riferire direttamente.

Se vengono accertate come ingiustificate le ragioni del dissenso dell’altro genitore, il Console Generale, in qualità di Giudice Tutelare può autorizzare, con apposito Decreto, il rilascio del passaporto o di altro documento di viaggio.

Questa procedura di volontaria giurisdizione è da considerarsi di natura eccezionale e può essere di conseguenza utilizzata solo in caso di assoluta impossibilità ad ottenere l’atto di assenso previsto dalla legge da parte del richiedente.