Solo le istanze presentate con appuntamento prenotato prima del 27 marzo 2025 alle ore 23.59 ora italiana seguono la normativa precedente a quella attualmente in vigore.
L’avo italiano emigrato all’estero deve essere nato in Italia dopo il 17 marzo 1861 (data di proclamazione del Regno d’Italia) o dopo l’annessione del territorio di nascita al Regno d’Italia. L’avo non dovrà altresì essersi naturalizzato straniero prima di tale data. Si potranno accettare istanze di cittadinanza per discendenza anche se l’avo italiano fosse nato precedentemente al 17 marzo 1861, purché sia deceduto dopo tale data.
NOTA BENE: nel caso in cui l’avo dante causa o uno degli ascendenti abbiano acquistato volontariamente un’altra cittadinanza prima della nascita o durante la minore età del discendente successivo, e in ogni caso prima del 16 agosto 1992, anche in assenza di formale rinuncia, gli stessi hanno perso automaticamente la cittadinanza italiana ed interrotto la linea di discendenza (art. 8 L.555/1912, Circolare Ministero dell’Interno n. 43347 – 03/10/2024).
La trasmissione della cittadinanza per linea materna è possibile solo se i suoi discendenti sono nati successivamente al 01.01.1948.
NB. La donna italiana coniugata con un cittadino straniero prima del 01/01/1948 perdeva automaticamente la cittadinanza italiana nel caso in cui la legge di cittadinanza dello Stato del marito prevedesse, in virtù del matrimonio, l’attribuzione automatica della cittadinanza alla stessa.
Esempio: donna italiana coniugata con cittadino australiano il 31/12/1947 acquistava automaticamente la cittadinanza australiana, perdendo contestualmente quella italiana.
Per maggiori informazioni clicca qui.
PROCEDURA
L’istanza di riconoscimento della cittadinanza per discendenza è da presentarsi presso il luogo di residenza del richiedente.
Pertanto questo Consolato Generale accoglierà le istanze presentate soltanto da:
- cittadini australiani residenti nel NSW;
- cittadini di altre nazionalità residenti nel NSW e provvisti di visto australiano di residenza permanente.
Il giorno dell’appuntamento il richiedente dovrà consegnare tutta la documentazione in originale debitamente legalizzata e tradotta in italiano.
I documenti originali richiesti non hanno scadenza e non verranno restituiti.
L’Ufficio si riserva di richiedere ulteriori evidenze e documentazione di supporto una volta valutato il caso.
COSTI
Per la trattazione dell’istanza di cittadinanza è previsto il pagamento di 600 Euro, da corrispondersi in dollari australiani (art. 7B del tariffario consolare), in contanti o con carta di debito.
Si precisa che trattasi di un contributo obbligatorio richiesto dalla legge per la trattazione della pratica, che non implica in alcun modo l’esito positivo del procedimento.
NON È PREVISTO ALCUN RIMBORSO.
SI PRECISA CHE:
- L’istanza è individuale, va presentata di persona corredata della documentazione richiesta.
- Qualora due o più membri della stessa famiglia intendano presentare istanza di riconoscimento di cittadinanza italiana per discendenza a partire dallo stesso antenato, sia contemporaneamente o in momenti diversi, è sufficiente presentare solo una documentazione relativa all’antenato e ai discendenti comuni, purché i richiedenti siano tutti residenti in NSW.
- I residenti nel NSW i cui i familiari hanno ottenuto il riconoscimento della cittadinanza italiana presso un altro Consolato o in Italia, devono presentare in ogni caso tutta la documentazione relativa all’antenato in originale.
- L’Ufficio Cittadinanza si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora gli elementi a disposizione fossero ritenuti insufficienti per una corretta valutazione dell’istanza di cittadinanza.
- La ricerca della documentazione è onere del richiedente.
- Il procedimento per l’accertamento del possesso della cittadinanza italiana sarà concluso entro 730 giorni, così come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 33 del 17/01/2014, in G.U. n. 64 del 18/03/2014.
- Il Consolato Generale trasmetterà tramite email ai richiedenti una comunicazione ufficiale in merito all’esito della procedura, contestualmente all’invio della relativa documentazione al Comune in Italia per la registrazione, nel caso di esito positivo.
- Tutti i documenti originali non verranno restituiti, ma trattenuti dal consolato per la conservazione agli atti.
NON È POSSIBILE RISPONDERE PER E-MAIL O AL TELEFONO ALLE RICHIESTE DI INFORMAZIONI GENERALI SULLE PROCEDURE O SULLA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE.
DOCUMENTI DA PRESENTARE IL GIORNO DELL’APPUNTAMENTO: