Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, è stato convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2025, n. 74, con vigenza dal 24 maggio 2025.
La legge di conversione riforma la legge 5 febbraio 1992, n. 91, il cui nuovo testo integrale è disponibile nel sito: LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91 – Normattiva.
La nuova legge prevede che la cittadinanza italiana si trasmette da genitore in figlio, per un massimo di due generazioni, con la condizione che il genitore italiano non abbia mai rinunciato alla cittadinanza o non si sia naturalizzato durante la minore età del diretto discendente.
Chi nasce all’estero deve inoltre soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:
- avere diritto esclusivamente alla cittadinanza italiana(cioè non ha e non può avere nessun’altra cittadinanza al di fuori di quella italiana);
- avere un genitore (anche adottivo) o un/a nonno/a (anche adottivo/a), al momento della sua nascita (del richiedente) – o al momento del loro decesso (dell’avo) -, possedevano esclusivamente la cittadinanza italiana;
- avere un genitore (anche adottivo) italiano che ha risieduto in Italia per almeno due anni continuativi, successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana, prima della nascita o adozione del richiedente.
ATTENZIONE: La donna trasmette la cittadinanza ai discendenti soltanto a partire dal 1 gennaio 1948.
Inoltre, la donna italiana coniugata con un cittadino straniero prima del 01/01/1948 perdeva automaticamente la cittadinanza italiana nel caso in cui la legge di cittadinanza dello Stato del marito prevedesse, in virtù del matrimonio, l’attribuzione automatica della cittadinanza alla stessa.
Esempio: donna italiana coniugata con cittadino australiano il 31/12/1947 acquistava automaticamente la cittadinanza australiana, perdendo contestualmente quella italiana.
PROCEDURA
Tale procedura è dedicata ai richiedenti maggiorenni che intendono acquistare la cittadinanza italiana iure sanguinis; per la registrazione dei minori si prega di visionare la sezione dedicata allo Stato Civile: Registrare la nascita di figli Minorenni – Consolato Generale d’Italia Sydney
L’istanza di riconoscimento della cittadinanza per discendenza è da presentarsi presso il luogo di residenza del richiedente.
Pertanto questo Consolato Generale accoglierà le istanze presentate soltanto da:
- cittadini australiani residenti nel NSW;
- cittadini di altre nazionalità residenti nel NSW e provvisti di visto australiano di residenza permanente.
L’istanza può essere presentata solo previo appuntamento da prenotare tramite il portale Prenot@mi. Il giorno dell’appuntamento il richiedente dovrà consegnare tutta la documentazione in originale debitamente legalizzata e tradotta in italiano.
I documenti originali richiesti non hanno scadenza e non verranno restituiti.
L’Ufficio si riserva di richiedere ulteriori evidenze e documentazione di supporto una volta valutato il caso.
COSTI
Per la trattazione dell’istanza di cittadinanza è previsto il pagamento di 600 Euro, da corrispondersi in dollari australiani (art. 7B del tariffario consolare), in contanti o con carta di debito.
Si precisa che trattasi di un contributo obbligatorio richiesto dalla legge per la trattazione della pratica, che non implica in alcun modo l’esito positivo del procedimento e NON È IN ALCUN CASO RIMBORSABILE.
SI PRECISA CHE
- L’istanza è individuale, va presentata di persona corredata della documentazione richiesta.
- Qualora due o più membri della stessa famiglia intendano presentare istanza di riconoscimento di cittadinanza italiana per discendenza a partire dallo stesso avo, sia contemporaneamente o in momenti diversi, è sufficiente presentare solo una documentazione relativa all’avo e al discendente comune, purché i richiedenti siano tutti residenti in NSW.
- I residenti nel NSW i cui i familiari hanno ottenuto il riconoscimento della cittadinanza italiana presso un altro Consolato o in Italia, devono presentare in ogni caso tutta la documentazione relativa all’antenato in originale.
- L’Ufficio Cittadinanza si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora gli elementi a disposizione fossero ritenuti insufficienti per una corretta valutazione dell’istanza di cittadinanza.
- La ricerca della documentazione è onere del richiedente.
- Il procedimento per l’accertamento del possesso della cittadinanza italiana sarà concluso entro 730 giorni, così come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 33 del 17/01/2014, in G.U. n. 64 del 18/03/2014.
- Il Consolato Generale trasmetterà tramite email ai richiedenti una comunicazione ufficiale in merito all’esito della procedura, contestualmente all’invio della relativa documentazione al Comune in Italia per la registrazione, nel caso di esito positivo.
- Tutti i documenti originali non verranno restituiti, ma trattenuti dal consolato per la conservazione agli atti.
NON È POSSIBILE RISPONDERE PER E-MAIL O AL TELEFONO ALLE RICHIESTE DI INFORMAZIONI GENERALI SULLE PROCEDURE O SULLA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE.
DOCUMENTI DA PRESENTARE IL GIORNO DELL’APPUNTAMENTO: