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Elezioni Politiche e Referendum

Ai sensi della legge 459/2001 e del Regolamento di esecuzione DPR 104/2003 i cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE votano nella circoscrizione Estero per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per i referendum di cui agli art. 75 e 138 della Costituzione.

Nell’ambito della Circoscrizione Estero sono individuate le seguenti quattro ripartizioni:

  • Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
  • America meridionale;
  • America settentrionale e centrale;
  • Africa, Asia, Oceania ed Antartide.

A seguito del referendum popolare confermativo del 20 settembre 2020 relativo all’approvazione del testo della legge costituzionale recante «modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019, il totale di parlamentari eletti nella circoscrizione estero è attualmente di 12 (8 Deputati e 4 Senatori).

Il voto all’estero non è previsto per l’elezione dei Consigli regionali, comunali e provinciali, né per i referendum locali.

CATEGORIE DI ELETTORI

  1. Votano all’estero i cittadini italiani residenti all’estero, iscritti all’AIRE e nelle liste elettorali, che abbiano compiuto i 18 anni.
  2. Possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, previa opzione valida per un’unica consultazione elettorale, i cittadini italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano TEMPORANEAMENTE, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470. Con le stesse modalità possono votare i familiari conviventi con i predetti connazionali. L’opzione sottoscritta dall’elettore e corredata di copia di valido documento di identità, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale (e NON quindi agli uffici consolari) entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale in Italia. La richiesta è revocabile entro il medesimo termine ed è valida per un’unica consultazione.

 

STATI IN CUI NON È AMMESSO IL VOTO PER CORRISPONDENZA

Il voto si esprime esclusivamente per corrispondenza negli Stati in cui sussistono le condizioni per la sua organizzazione. Il comma 1-bis dell’articolo 20 della Legge 459/2001 dispone che infatti che non è ammesso il voto per corrispondenza negli Stati con cui l’Italia non intrattiene relazioni diplomatiche, nonché negli Stati nei quali la situazione politica o sociale non garantisce neanche temporaneamente che l’esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza, ovvero che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla presente legge.

In tali Paesi, pertanto, i connazionali residenti e iscritti AIRE nonché coloro che sono temporaneamente presenti come sopra descritto potranno esercitare il proprio diritto di voto soltanto presso il Comune di iscrizione elettorale in Italia. Per assicurare l’effettività del diritto, la Legge prevede per il cittadino residente e iscritto AIRE (ma non il connazionale temporaneamente all’estero*) in uno Stato in cui il voto per corrispondenza sia impossibile o gravemente pregiudizievole, a differenza del caso di scelta volontaria per il voto in Italia, una specifica provvidenza economica (il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio presentando la relativa documentazione al Consolato di competenza).

*[Fanno eccezione, ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 4-bis citato, i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero notificati ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche o consolari e gli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia temporaneamente all’estero nello svolgimento di missioni internazionali, in considerazione della particolarità delle rispettive situazioni (che possono non consentire il rientro in Italia per l’esercizio del diritto di voto), nonché le persone con essi conviventi, i quali possono partecipare al voto anche se in servizio in Paesi in cui non sia possibile organizzare il voto per corrispondenza.]

 

MODALITÀ DEL VOTO PER CORRISPONDENZA

Gli elettori residenti all’estero ricevono al proprio indirizzo di residenza estero, da parte dell’ufficio consolare di riferimento, il plico elettorale contenente le schede e le istruzioni sulle modalità di voto.

L’elettore che non abbia ricevuto il plico elettorale entro il 14° giorno antecedente la data delle votazioni in Italia potrà recarsi di persona all’ufficio consolare di riferimento per verificare la propria posizione elettorale e richiedere il duplicato del plico (art. 12, comma 5, legge 459/2001).

L’Ufficio consolare è altresì autorizzato ad ammettere al voto all’estero per corrispondenza tutti i cittadini i cui nominativi siano stati per qualsiasi motivo omessi dall’elenco elettori predisposto dal Ministero dell’Interno, se dimostrano di essere iscritti all’AIRE o se l’iscrizione o l’aggiornamento siano stati chiesti entro il 31 dicembre dell’anno precedente. La richiesta di ammissione al voto deve pervenire al consolato entro l’11° giorno antecedente le votazioni in Italia ed è subordinata al rilascio da parte del Comune italiano della dichiarazione di inesistenza di cause ostative al voto.

Una volta espresso il voto, l’elettore rispedisce la scheda / le schede all’ufficio consolare utilizzando la busta preaffrancata contenuta nel plico.

Concluse le operazioni, le schede votate dagli italiani residenti all’estero pervenute agli uffici consolari entro le ore 16,00 del giovedì antecedente la data delle votazioni in Italia vengono trasmesse in Italia, dove ha luogo lo scrutinio a cura dell’Ufficio Centrale per la Circoscrizione Estero istituito presso la Corte di Appello di Roma.

 

OPZIONE PER IL VOTO IN ITALIA

L’elettore residente all’estero e iscritto all’AIRE che intenda esercitare il diritto di voto in Italia può presentare apposita opzione in tal senso inviando comunicazione scritta all’ufficio consolare di riferimento entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura (art. 4, comma 1, legge 459/2001). In caso di elezioni anticipate o di referendum l’elettore può esercitare l’opzione per il voto in Italia entro il 10° giorno successivo alla indizione delle votazioni (art. 4, comma 2, legge 459/2001). Sarà cura del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale comunicare al Ministero dell’Interno i dati dei connazionali che hanno espresso valida opzione entro la scadenze prevista per legge, affinché i Comuni di iscrizione elettorale possano iscrivere i cittadini nelle liste elettorali sezionali.

N.B. Questi elettori NON hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, fatta eccezione delle agevolazioni di viaggio offerte per i tragitti sul territorio italiano.