{"id":687,"date":"2023-04-20T23:40:39","date_gmt":"2023-04-20T21:40:39","guid":{"rendered":"https:\/\/conssydney.esteri.it\/?page_id=687"},"modified":"2025-11-20T15:18:21","modified_gmt":"2025-11-20T04:18:21","slug":"riacquisto-della-cittadinanza-italiana","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/conssydney.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/riacquisto-della-cittadinanza-italiana\/","title":{"rendered":"Riacquisto della cittadinanza italiana"},"content":{"rendered":"<p>Il nuovo articolo 17, comma 1, della legge n. 91\/1992, come modificato dalla legge n.74\/2025, stabilisce il riacquisto della cittadinanza italiana in presenza dei seguenti requisiti:<\/p>\n<ul>\n<li>il richiedente deve essere <strong>nato in Italia<\/strong> oppure <strong>essere stato residente in Italia per almeno due anni continuativi<\/strong>;<\/li>\n<li>il richiedente ha perso la cittadinanza <strong><u>non oltre il 15 agosto 1992<\/u><\/strong> in uno dei seguenti casi:<\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ol>\n<li>ha volontariamente acquistato una cittadinanza straniera non oltre il 15 agosto 1992 e stabilito all&#8217;estero la propria residenza (articolo 8, numero 1\u00b0, della legge n. 555\/1912);<\/li>\n<li>avendo acquistato senza concorso di volont\u00e0 propria una cittadinanza straniera, ha rinunciato alla cittadinanza italiana e ha stabilito la propria residenza all\u2019estero (articolo 8, numero 2\u00b0, della legge n. 555\/1912);<\/li>\n<li>essendo figlio minore non emancipato di chi ha perso la cittadinanza, aveva in comune con il genitore la residenza e ha acquistato la cittadinanza di uno Stato straniero (articolo 12 della legge n. 555\/1912).<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il nuovo articolo 17, comma 1, della legge n. 91\/1992, <strong><u>NON<\/u> <\/strong>si applica invece a favore di:<\/p>\n<ul>\n<li>ex cittadini nati all\u2019estero che <strong>non sono stati residenti<\/strong> <strong>in Italia per almeno due anni continuativi;<\/strong><\/li>\n<li>chi ha perso la cittadinanza <strong>dopo il 15 agosto 1992<\/strong> (per qualunque motivo);<\/li>\n<li>chi ha perso la cittadinanza per aver accettato impiego da un Governo estero o per essere entrato al servizio militare di potenza estera, e vi persista nonostante l&#8217;intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l&#8217;impiego o il servizio;<\/li>\n<li>chi non ha esercitato l\u2019opzione prevista dall\u2019articolo 5, secondo comma, della legge n. 123\/1983 (figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina che, in caso di doppia cittadinanza, poteva optare per una sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore et\u00e0 e non lo ha fatto).<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><u>La dichiarazione di volont\u00e0 del riacquisto della cittadinanza italiana da parte dell\u2019ex cittadino pu\u00f2 essere presentata tra il 1\u00b0 luglio 2025 e il 31 dicembre 2027.<\/u><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/conssydney.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/riacquisto-della-cittadinanza-italiana\/come-rendere-la-dichiarazione-di-volonta-di-riacquisto-della-cittadinanza-italiana\/\"><strong>COME RENDERE LA DICHIARAZIONE DI VOLONT\u00c0 DI RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA.<\/strong><\/a><\/p>\n<h2><\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><span style=\"color: #ff0000;\"><strong><u>ATTENZIONE!<\/u><\/strong><\/span><\/h2>\n<p><strong>I figli <\/strong>(minorenni o, maggiorenni)<strong> residenti all\u2019estero e nati prima del riacquisto della cittadinanza del genitore NON acquistano<\/strong>, per il fatto di detto riacquisto,<strong> la cittadinanza italiana.<\/strong><\/p>\n<p>Inoltre, poich\u00e9 il genitore che riacquista la cittadinanza non \u00e8 pi\u00f9 cittadino per nascita, <strong>NON potr\u00e0<\/strong> <strong>registrare i figli minorenni nati prima del riacquisto della cittadinanza<\/strong> <strong>per \u201cbeneficio di legge\u201d, ex art. 4 comma 1-bis oppure ex art. 1, comma 1-ter della legge n. 91\/1992. <\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI VOLONT\u00c0 DEL RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA.<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019ex cittadino riacquista la cittadinanza italiana dal <strong>giorno successivo<\/strong> alla dichiarazione.<\/p>\n<p>La dichiarazione di riacquisto<strong> non ha effetto retroattivo<\/strong>: dal giorno della perdita della cittadinanza (per i naturalizzati stranieri il giorno successivo all\u2019acquisto volontario della cittadinanza straniera) fino al giorno in cui \u00e8 presentata la dichiarazione di riacquisto, l\u2019interessato \u00e8 considerato straniero a tutti gli effetti di legge.<\/p>\n<p>Il riacquisto della cittadinanza comporta il <strong>riacquisto di diritti ed obblighi propri dello stato di cittadinanza<\/strong>, tra cui:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>l\u2019obbligo di iscrizione anagrafica<\/strong> presso <a href=\"https:\/\/conssydney.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/anagrafe-degli-italiani-residenti-allestero-aire\/\"><strong>l\u2019AIRE<\/strong><\/a>;<\/li>\n<li><strong>l\u2019obbligo di aggiornare <\/strong>la propria posizione di<a href=\"https:\/\/conssydney.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/\"><strong> stato civile<\/strong><\/a> (ad esempio, fornendo l\u2019atto di matrimonio, gli atti con i quali i matrimoni precedenti sono stati sciolti, eccetera);<\/li>\n<li><strong>il diritto <\/strong>di essere iscritto alle<strong> liste elettorali<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>il diritto <\/strong>di ottenere<strong> il <a href=\"https:\/\/conssydney.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/passaporti-e-carte-didentita\/passaporti\/\">passaporto<\/a> <\/strong><strong>e <a href=\"https:\/\/conssydney.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/passaporti-e-carte-didentita\/carta-didentita-elettronica-cie\/\">la carta di identit\u00e0<\/a><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>aggiornata il 26.06.2025<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Il nuovo articolo 17, comma 1, della legge n. 91\/1992, come modificato dalla legge n.74\/2025, stabilisce il riacquisto della cittadinanza italiana in presenza dei seguenti requisiti: il richiedente deve essere nato in Italia oppure essere stato residente in Italia per almeno due anni continuativi; il richiedente ha perso la cittadinanza non oltre il 15 agosto 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