{"id":3873,"date":"2025-11-20T15:15:35","date_gmt":"2025-11-20T04:15:35","guid":{"rendered":"https:\/\/conssydney.esteri.it\/?page_id=3873"},"modified":"2026-03-24T15:24:23","modified_gmt":"2026-03-24T04:24:23","slug":"cittadinanza-per-discendenza-nuova-normativa","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/conssydney.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/cittadinanza-per-discendenza-nuova-normativa\/","title":{"rendered":"Cittadinanza per discendenza \u2013 NUOVA NORMATIVA"},"content":{"rendered":"<p><strong><u>IMPORTANTI NOVITA\u2019!<\/u><\/strong><\/p>\n<p>La Legge n. 11\/2026 ha disposto che <strong>a partire dal 1\u00b0 gennaio 2029<\/strong> la ricezione e la trattazione delle domande di <strong>riconoscimento<\/strong> del possesso della<strong> cittadinanza italiana<\/strong> da parte di persone<strong> maggiorenni<\/strong> <strong>residenti all&#8217;estero <\/strong>sar\u00e0 di competenza esclusiva di apposito Ufficio istituito <strong>presso il MAECI a Roma<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Sino al 31 dicembre 2028<\/strong> le Sedi diplomatico-consolari potranno ricevere, ai sensi dell\u2019articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, come modificato dalla legge 19 gennaio 2026, n. 11, un numero limitato di richieste di riconoscimento della cittadinanza. Pertanto, al momento, si \u00e8 reso necessario <strong>sospendere <\/strong>presso questo Consolato generale<strong> la possibilit\u00e0 di effettuare nuove prenotazioni per il riconoscimento della cittadinanza di persone MAGGIORENNI.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>NOTA BENE:<\/strong> <strong><u>NON rientrano nel nuovo limite<\/u><\/strong>:<\/p>\n<p>1) i procedimenti di riconoscimento <em>iure sanguinis<\/em> della cittadinanza italiana <strong>in favore di minori<\/strong>;<\/p>\n<p>2) tutti gli acquisti della cittadinanza italiana non automatici, come le <strong>naturalizzazioni<\/strong> e le <strong>concessioni per beneficio di legge<\/strong> di cui all\u2019articolo 4, comma 1-bis, Legge 5 febbraio 1992, n. 91 e articolo 1, comma 1-ter, decreto legge 28 marzo 2025, n. 36.<\/p>\n<p>Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, \u00e8 stato convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2025, n. 74, con vigenza dal 24 maggio 2025.<\/p>\n<p>La legge di conversione riforma la legge 5 febbraio 1992, n. 91, il cui nuovo testo integrale \u00e8 disponibile nel sito:\u00a0<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91!vig\">LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91 \u2013 Normattiva<\/a>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La nuova legge prevede che la cittadinanza italiana si trasmette da genitore in figlio, <strong>per un massimo di due generazioni<\/strong>, con la condizione <strong>che il genitore italiano non abbia mai rinunciato alla cittadinanza o non si sia naturalizzato durante la minore et\u00e0 del diretto discendente<\/strong><strong>.<\/strong><\/p>\n<p>Chi\u00a0<strong>nasce all\u2019estero<\/strong> deve <strong>inoltre<\/strong> soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:<\/p>\n<ol>\n<li>avere\u00a0diritto <strong>esclusivamente alla cittadinanza italiana<\/strong>(cio\u00e8 non ha e non pu\u00f2 avere nessun\u2019altra cittadinanza al di fuori di quella italiana);<\/li>\n<li>avere\u00a0un\u00a0<strong>genitore (anche adottivo) o un\/a nonno\/a (anche adottivo\/a)<\/strong>, al momento della sua nascita (del richiedente) \u2013 o al momento del loro decesso (dell\u2019avo) -, possedevano <strong>esclusivamente la cittadinanza italiana<\/strong>;<\/li>\n<li>avere un genitore<strong>\u00a0(anche adottivo) italiano <\/strong>che ha<strong> risieduto in Italia per almeno due anni continuativi, <u>successivamente all\u2019acquisto della cittadinanza italiana<\/u>, <u>prima della nascita o adozione del richiedente<\/u>.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>ATTENZIONE:<\/strong>\u00a0La donna trasmette la cittadinanza ai discendenti soltanto a partire dal 1 gennaio 1948.<\/p>\n<p>Inoltre, la donna italiana coniugata con un cittadino straniero prima del 01\/01\/1948 perdeva automaticamente la cittadinanza italiana nel caso in cui la legge di cittadinanza dello Stato del marito prevedesse, in virt\u00f9 del matrimonio, l\u2019attribuzione automatica della cittadinanza alla stessa.<br \/>\nEsempio: donna italiana coniugata con cittadino australiano il 31\/12\/1947 acquistava automaticamente la cittadinanza australiana, perdendo contestualmente quella italiana.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>PROCEDURA<\/strong><\/p>\n<p>Tale procedura \u00e8 dedicata ai richiedenti \u00a0<strong>maggiorenni<\/strong>\u00a0 che intendono acquistare la cittadinanza italiana <em>iure sanguinis<\/em>; per la registrazione dei minori si prega di visionare la sezione dedicata allo Stato Civile:\u00a0<a href=\"https:\/\/conssydney.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/registrare-la-nascita-di-figli-minorenni\/\">Registrare la nascita di figli Minorenni \u2013 Consolato Generale d&#8217;Italia Sydney<\/a><\/p>\n<p>L\u2019istanza di riconoscimento della cittadinanza per discendenza \u00e8 da presentarsi presso il luogo di residenza del richiedente.<\/p>\n<p>Pertanto <strong>questo Consolato Generale<\/strong> <strong>accoglier\u00e0 <\/strong>le istanze presentate <strong>soltanto <\/strong>da<strong>:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>cittadini australiani residenti nel NSW;<\/strong><\/li>\n<li>cittadini di altre<strong>\u00a0nazionalit\u00e0\u00a0<\/strong><strong>residenti nel NSW<\/strong> e provvisti di visto australiano di<strong> residenza permanente.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019istanza pu\u00f2 essere presentata solo previo appuntamento da prenotare tramite il portale<strong>\u00a0<a href=\"https:\/\/prenotami.esteri.it\/\">Prenot@mi.<\/a><\/strong> Prenotazione da effettuarsi per il servizio <strong>CITTADINANZA<\/strong>, <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>NON<\/strong> <\/span>per Servizi Consolari.<\/p>\n<p>Il giorno dell\u2019appuntamento il richiedente dovr\u00e0 consegnare tutta la <strong>documentazione in originale debitamente legalizzata e tradotta in italiano<\/strong>.<\/p>\n<p>I <strong>documenti originali<\/strong> richiesti <strong>non hanno scadenza<\/strong>\u00a0e <strong>non verranno restituiti<\/strong>.<\/p>\n<p>L\u2019Ufficio si riserva di richiedere ulteriori evidenze e documentazione di supporto una volta valutato il caso.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>COSTI<\/strong><\/p>\n<p>Per la trattazione dell\u2019istanza di cittadinanza \u00e8 previsto il\u00a0 <strong>pagamento di 600 Euro,<\/strong>\u00a0da corrispondersi\u00a0<strong>in dollari australiani <\/strong>(art. 7B del\u00a0<a href=\"https:\/\/conssydney.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/percezioni-consolari\/\">tariffario consolare<\/a>), in contanti o con carta di debito.<\/p>\n<p>Si precisa che trattasi di un <strong>\u00a0contributo obbligatorio\u00a0 <\/strong>richiesto dalla legge<strong>\u00a0 per la trattazione della pratica, che \u00a0non implica in alcun modo l\u2019esito positivo del procedimento e\u00a0 <\/strong><strong>NON \u00c8 IN ALCUN CASO RIMBORSABILE.<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>SI PRECISA CHE<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>L\u2019istanza \u00e8 individuale, va presentata di persona corredata della documentazione richiesta.<\/li>\n<li>Qualora due o pi\u00f9 membri della stessa famiglia intendano presentare istanza di riconoscimento di cittadinanza italiana per discendenza a partire dallo stesso avo, sia contemporaneamente o in momenti diversi, \u00e8 sufficiente presentare solo una documentazione relativa all\u2019avo e al discendente comune, purch\u00e9 i richiedenti siano tutti residenti in NSW.<\/li>\n<li>I residenti nel NSW i cui i familiari hanno ottenuto il riconoscimento della cittadinanza italiana presso un altro Consolato o in Italia, devono presentare in ogni caso tutta la documentazione relativa all\u2019antenato in originale.<\/li>\n<li>L\u2019Ufficio Cittadinanza si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora gli elementi a disposizione fossero ritenuti insufficienti per una corretta valutazione dell\u2019istanza di cittadinanza.<\/li>\n<li><strong>La ricerca della documentazione \u00e8 onere del richiedente.<\/strong><\/li>\n<li><strong>Il procedimento per l\u2019accertamento del possesso della cittadinanza italiana sar\u00e0 concluso entro 730 giorni<\/strong>, cos\u00ec come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 33 del 17\/01\/2014, in G.U. n. 64 del 18\/03\/2014.<\/li>\n<li>Il Consolato Generale trasmetter\u00e0 tramite email ai richiedenti una comunicazione ufficiale in merito all\u2019esito della procedura, contestualmente all\u2019invio della relativa documentazione al Comune in Italia per la registrazione, nel caso di esito positivo.<\/li>\n<li><strong>Tutti i documenti originali non verranno restituiti, ma trattenuti dal consolato per la conservazione agli atti.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><u>NON<\/u><\/strong><strong>\u00a0\u00c8 POSSIBILE RISPONDERE PER E-MAIL O AL TELEFONO ALLE RICHIESTE DI INFORMAZIONI\u00a0<u>GENERALI<\/u>\u00a0SULLE PROCEDURE O SULLA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>DOCUMENTI DA PRESENTARE IL GIORNO DELL\u2019APPUNTAMENTO:<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/conssydney.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/cittadinanza-per-discendenza-nuova-normativa\/cittadini-australiani-di-ceppo-italiano\/\"><strong><u>CITTADINI AUSTRALIANI DI CEPPO ITALIANO<\/u><\/strong><strong>\u00a0<\/strong><\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/conssydney.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/cittadinanza-per-discendenza-nuova-normativa\/cittadini-non-australiani-di-ceppo-italiano\/\"><strong><u>CITTADINI NON AUSTRALIANI DI CEPPO ITALIANO<\/u><\/strong><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"IMPORTANTI NOVITA\u2019! La Legge n. 11\/2026 ha disposto che a partire dal 1\u00b0 gennaio 2029 la ricezione e la trattazione delle domande di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana da parte di persone maggiorenni residenti all&#8217;estero sar\u00e0 di competenza esclusiva di apposito Ufficio istituito presso il MAECI a Roma. 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