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CITTADINANZA PER DISCENDENZA – IMPORTANTI NOVITA’

 

La Legge n. 11/2026 ha disposto che a partire dal 1° gennaio 2029 la ricezione e la trattazione delle domande di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana da parte di persone maggiorenni residenti all’estero sarà di competenza esclusiva di apposito Ufficio istituito presso il MAECI a Roma.

 

Sino al 31 dicembre 2028 le Sedi diplomatico-consolari potranno ricevere, ai sensi dell’articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, come modificato dalla legge 19 gennaio 2026, n. 11, un numero limitato di richieste di riconoscimento della cittadinanza. Pertanto, al momento, si è reso necessario sospendere presso questo Consolato generale la possibilità di effettuare nuove prenotazioni per il riconoscimento della cittadinanza di persone MAGGIORENNI.

 

NOTA BENE: NON rientrano nel nuovo limite:

1) i procedimenti di riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana in favore di minori;

2) tutti gli acquisti della cittadinanza italiana non automatici, come le naturalizzazioni e le concessioni per beneficio di legge di cui all’articolo 4, comma 1-bis, Legge 5 febbraio 1992, n. 91 e articolo 1, comma 1-ter, decreto legge 28 marzo 2025, n. 36.