Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

CONTRIBUTI A UNIVERSITA’ STRANIERE PER CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DESTINATI A DOCENTI DI LINGUA ITALIANA OPERANTI NELLE UNIVERSITA’ STRANIERE (A VALERE SUL CAP. 2619/3 E.F. 2023)

I contributi di cui sopra vengono concessi a istituzioni universitarie pubbliche e private operanti nel territorio di competenza, che ne facciano richiesta attraverso le Rappresentanze diplomatiche.

La richiesta di contributi avanzata all’Ufficio IV del MAECI dovrà prevedere corsi di formazione destinati a docenti di lingua italiana in servizio nelle università locali.

Nell’assegnazione delle risorse finanziarie disponibili, si terrà conto dei seguenti criteri e parametri:

  1. livello di priorità del Paese per la politica estera e di promozione del Sistema Italia;
  1. livello di attrattività della lingua italiana nel paese e ricadute dei corsi sulla promozione della cultura e della lingua italiana;
  1. corretto utilizzo dell’eventuale contributo fruito negli anni precedenti;
  1. ordine di priorità attribuito alla richiesta dall’Ambasciata competente;
  1. numero dei partecipanti al corso di formazione/aggiornamento e perfezionamento per docenti universitari di lingua italiana;
  1. grado di difficoltà nel reperimento in loco di insegnanti di italiano qualitativamente e quantitativamente adeguati alle necessità  del paese;
  1. Facoltà  presso cui il corso è tenuto, dando priorità  ai corsi inseriti in settori collegati alle iniziative di promozione integrata (ad es. scienza/architettura/design/economia/enogastronomia) e valorizzazione di tematiche di attuale rilievo (ecologia, ambiente, sostenibilità, ecc);
  1. sostegno a progetti innovativi volti all’utilizzo delle nuove tecnologie (e-book, corsi a distanza, ecc.).

Si terrà conto, inoltre, della congruità della richiesta presentata.

Non verranno accolte richieste per corsi di formazione e aggiornamento che abbiano luogo in Italia o che si tengano al di fuori del Paese di servizio, nonché richieste per l’organizzazione di corsi curricolari, convegni, seminari, dibattiti e per la copertura di costi di partecipazione di docenti alle predette iniziative. Nel rispetto della normativa di riferimento, non verranno inoltre accolte le richieste per corsi di formazione non rivolti a docenti di lingua italiana già operanti nelle università straniere, bensì a studenti universitari che aspirino a intraprendere in futuro la professione di insegnante di lingua italiana.

I contributi sono finalizzati a coprire SOLO UNA PARTE delle spese relative al corso.

Nel modulo apposito l’ente richiedente dovrà quantificare le spese che è in grado di sostenere autonomamente. L’Ente dovrà inoltre fornire una descrizione dettagliata del progetto e delle necessità di formazione.

Si fa presente che i corsi di formazione a distanza del personale docente delle Università consentono di estendere l’aggiornamento a un maggior numero di utenti, con notevoli benefici anche in termini di costi. Si e’ constatato che, per ottimizzare i costi, i corsi devono essere composti da un minimo di 15 a un massimo di 25 docenti per classe. Si invita ad incentivare questo tipo di formazione favorendo il raggruppamento di docenti anche appartenenti a università diverse, non necessariamente rientranti nella stessa circoscrizione consolare, garantendo la partecipazione del numero minimo di iscritti.

Quanto alle tempistiche per l’utilizzo dei contributi concessi nell’arco di un esercizio finanziario, si specifica che i fondi erogati per corsi di formazione e aggiornamento docenti devono essere utilizzati entro la conclusione delle attività dell’Anno Accademico di riferimento.

A titolo di esempio, i contributi concessi nell’E.F. 2023 dovranno essere utilizzati dagli atenei entro la conclusione delle attività dell’A.A. 2023-24 (declinato in base al calendario, boreale o australe, adottato dai singoli atenei).

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO

Le richieste di contributo a valere sul cap. 2619/3, dovranno essere composte dalla seguente documentazione:

  • Lettera di richiesta e motivazione dell’istituzione universitaria;
  • Formulario A di richiesta del contributo, contenente il parere dell’Ambasciata e la dichiarazione di conformita’ del documento all’originale conservato agli atti della Sede;
  • Formulario B, ovvero la relazione finale sull’utilizzo dell’ultimo contributo eventualmente fruito, contenente il parere dell’Ambasciata e la dichiarazione di conformita’ del documento all’originale conservato agli atti della Sede.

Relativamente alla predetta documentazione, si precisa quanto segue:

–          LETTERA DELL’ISTITUZIONE UNIVERSITARIA (massimo una pagina): dovrà riportare in forma sintetica e al contempo circostanziata la motivazione della richiesta. Dovrà essere redatta su carta intestata dell’ateneo, firmata dal Responsabile accademico e corredata del timbro dell’ateneo;

–          FORMULARIO A: la richiesta di contributo per corsi di formazione e aggiornamento destinati ai docenti di lingua italiana operanti nelle università straniere dovrà essere redatta sul modello allegato che andrà compilato IN OGNI SUA PARTE, sia nella sezione di competenza degli atenei, sia in quella riservata all’Ambasciata;

–          FORMULARIO B: le Università che hanno beneficiato di contributi nell’E.F. 2022 o nel quinquennio precedente (EE.FF. 2017-2021), a conclusione dei corsi organizzati, dovranno predisporre la relazione finale sull’utilizzo dell’ultimo contributo ricevuto, utilizzando l’allegato formulario B. Anche in questo caso il modulo andrà compilato IN OGNI SUA PARTE, sia nella sezione di competenza degli atenei, sia in quella riservata all’Ambasciata.

La presentazione della relazione finale è condizione indispensabile per la concessione e la liquidazione del contributo. Si prega pertanto di trasmetterla assieme alla nuova richiesta di contributo, anche qualora sia già stata precedentemente inviata a questo Ufficio.

Per gli atenei che adottano il calendario australe, in considerazione della conclusione posticipata dell’Anno Accademico, sarà  possibile trasmettere la relazione anche in un secondo tempo, comunque NON OLTRE il termine inderogabile del 31 agosto 2023 per consentire a questo Ufficio di terminare in tempi congrui l’iter amministrativo-contabile di liquidazione dell’eventuale nuovo contributo concesso.

Si ricorda infine che la relazione finale costituisce un adempimento obbligatorio cui tutte le istituzioni universitarie che hanno ricevuto contributi devono provvedere anche qualora non abbiano presentato richiesta di contributo nel presente Esercizio Finanziario.

Le Università dovranno utilizzare esclusivamente i formulari allegati al presente messaggio, che sono stati rinnovati rispetto agli anni precedenti. I moduli, aggiornati rispetto agli anni precedenti, dovranno essere compilati DIGITALMENTE, SENZA APPORTARE ALCUNA MODIFICA al testo predisposto da questo Ufficio e prestando attenzione all’apposizione di data, timbro dell’Istituzione richiedente e firma del Responsabile accademico.

Si sottolinea nuovamente l’importanza di presentare a questo Ufficio richieste coerenti con le finalità del Capitolo di spesa. Gli obiettivi dei progetti presentati dovranno emergere in modo univoco dai moduli di richiesta, dalle lettere di accompagnamento e dalle relazioni finali che dovranno riportare SINTETICAMENTE la destinazione dei fondi.

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE (31 MARZO 2023)

Le richieste di concessione di contributo dovranno essere inviate in base a quanto di seguito indicato:

–          anticipate via mail all’indirizzo administ.sydney@esteri.it (scansione di tutti gli originali);

–          inoltrate in originale a questa Sede Consolare esplicitando la dicitura “RICHIESTA CONTRIBUTI CAP 2619/3 – UNIVERSITA’” nel destinatario entro le ore 16:00 del 31 marzo 2023.

Cliccare qui per scaricare la modulistica e le istruzioni.

  • Tag:
  • N