Al contrario di quanto accade in Australia, dove la modifica del nome o del cognome avviene attraverso una semplice procedura amministrativa, in Italia i provvedimenti di cambiamento o modificazione del nome o del cognome rivestono carattere eccezionale e possono essere ammessi solo ed esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da solide e significative motivazioni, così come evidenziato dal Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
In particolare, Il d.P.R. 396/2000 consente:
- Il cambiamento del nome o del cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela origine naturale (art. 89);
- Il cambiamento del nome o aggiunta di altro nome al proprio (art. 89);
- Il cambiamento del cognome o aggiunta di altro cognome al proprio (art. 84).
Per informazioni dettagliate sulla procedura di modifica del nome o del cognome, si prega di controllare l'apposito "How-To Cambio nome/cognome"