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CONTRIBUTI A UNIVERSITA’ STRANIERE PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO DELLA LINGUA E DELLA CULTURA ITALIANA (A VALERE SUL CAP. 2619/2 E.F. 2023)

CONTRIBUTI, CRITERI DI ASSEGNAZIONE E TEMPISTICHE PER L’UTILIZZO DEGLI STESSI

I contributi di cui sopra sono concessi per la creazione e il funzionamento di cattedre di italiano presso Università straniere e sono destinati alla copertura totale o parziale della retribuzione di insegnanti assunti direttamente dalle Università con contratto a legge locale. Ai fini dell’individuazione delle Istituzioni possibili beneficiarie, con il termine “cattedre di italiano” si intendono cattedre e/o corsi di insegnamento in ambito universitario nei quali la lingua italiana figuri tra le lingue insegnate secondo l’ordinamento dell’istituzione interessata, anche se la cattedra o il corso ha una diversa denominazione.

Nell’assegnazione delle risorse finanziarie disponibili, verranno adottati i seguenti criteri e parametri:

  1. livello di priorità del Paese per la politica estera e di promozione del Sistema Italia;
  2. soppressione di lettorati di ruolo e/o assenza di docenti madrelingua;
  3. prosecuzione attività di insegnamento dell’italiano a seguito della conclusione del progetto “laureati per l’italiano”
  4. corretto utilizzo dell’eventuale contributo fruito negli anni precedenti;
  5. ordine di priorità attribuito alla richiesta dall’Ambasciata competente;
  6. numero di studenti e di corsi;
  7. Facoltà presso cui il corso è tenuto, dando priorità ai corsi inseriti in settori strategici (ad es. architettura / design / economia / enogastronomia) e alla valorizzazione di tematiche di attuale rilievo (ecologia, ambiente, sostenibilità, ecc.);
  8. sostegno a progetti innovativi volti all’utilizzo delle nuove tecnologie (e-book, corsi a distanza, ecc.);

Si terrà conto, inoltre, della congruità della richiesta presentata.

Quale criterio generale, non si potranno prendere in considerazione richieste di Università dove siano già in servizio lettori di ruolo MAECI inviati dall’Italia. Fa eccezione l’esistenza di specifici finanziamenti previsti, per esempio, da Accordi Culturali bilaterali ratificati dal nostro Parlamento, che andranno opportunamente segnalati nella richiesta.

Non possono inoltre essere prese in considerazione richieste di Università che intendano utilizzare i contributi per scopi che esulino dalla retribuzione dei docenti assunti con contratto a legge locale come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’acquisto di libri, materiale didattico o materiale promozionale, l’organizzazione di conferenze, convegni o altri eventi, la retribuzione di conferenzieri e ospiti di convegni, le spese di viaggio dei docenti partecipanti a convegni e riunioni esterne.

Si prega altresì di prestare particolare attenzione alla congruità dell’ammontare del contributo richiesto. Ai sensi dell’art. 2 c. 1 del Decreto n. 50 del 5 marzo 2009, infatti, l’ammontare dei contributi per la creazione e il funzionamento di cattedre di lingua italiana non può essere superiore, in ciascun esercizio finanziario, al 50 per cento dell’importo dell’assegno di sede lordo per dodici mesi che spetterebbe al lettore in servizio nella stessa sede alla data del primo gennaio dell’anno cui il contributo si riferisce.

Come previsto dalla normativa vigente, la valutazione delle richieste viene effettuata dalle Ambasciate, dai Consolati e dagli IIC, tenendo presenti le ricadute per la promozione della lingua e della cultura italiana nel territorio di competenza. Si raccomanda di indirizzare le richieste verso progetti innovativi e volti ad avere un impatto su larga scala in termini di aumento del numero di studenti di italiano attraverso, ad esempio, la realizzazione di corsi di italiano online.

Quanto alle tempistiche per l’utilizzo dei contributi concessi nell’arco di un esercizio finanziario, si specifica che i fondi erogati per il sostegno alle cattedre devono essere utilizzati entro la conclusione delle attività dell’Anno Accademico di riferimento.

A titolo di esempio, i contributi concessi nell’E.F. 2023 dovranno essere utilizzati dagli atenei entro la conclusione delle attività dell’A.A. 2023-24 (declinato in base al calendario, boreale o australe, adottato dai singoli atenei).

Si ricorda che i contributi non utilizzati o utilizzati impropriamente devono essere recuperati e versati dalla Sede al CCVT. Detta restituzione è condizione imprescindibile ai fini della concessione di un eventuale nuovo contributo.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO

Le richieste di contributo a valere sul cap. 2619/2, dovranno essere composte dalla seguente documentazione:

ü  Lettera di richiesta e motivazione dell’istituzione universitaria;

ü  Formulario A di richiesta del contributo, contenente il parere dell’Ambasciata e la dichiarazione di conformita’ del documento all’originale conservato agli atti della Sede;

ü  Formulario B, ovvero la relazione finale sull’utilizzo dell’ultimo contributo eventualmente fruito, contenente il parere dell’Ambasciata e la dichiarazione di conformita’ del documento all’originale conservato agli atti della Sede.

Relativamente alla predetta documentazione, si precisa quanto segue:

–       LETTERA DELL’ISTITUZIONE UNIVERSITARIA (massimo una pagina): dovrà riportare in forma sintetica e al contempo circostanziata la motivazione della richiesta. Dovra’ essere redatta su carta intestata dell’ateneo, firmata dal Responsabile accademico e corredata del timbro dell’ateneo;

–       FORMULARIO A: la richiesta di contributo per sostegno alle cattedre e/o corsi universitari di lingua italiana dovrà essere redatta sul modello allegato che andrà compilato IN OGNI SUA PARTE, sia nella sezione di competenza degli atenei, sia in quella riservata all’Ambasciata;

–       FORMULARIO B: le università che hanno beneficiato di contributi nell’E.F. 2022 o nel quinquennio precedente (EE.FF. 2017-2021), a conclusione dei corsi organizzati, dovranno predisporre la relazione finale sull’utilizzo dell’ultimo contributo ricevuto, utilizzando l’allegato formulario B. Anche in questo caso il modulo andrà compilato IN OGNI SUA PARTE, sia nella sezione di competenza degli atenei, sia in quella riservata all’Ambasciata.

La presentazione della relazione finale è condizione indispensabile per la concessione e la liquidazione del contributo. Si prega pertanto di trasmetterla assieme alla nuova richiesta di contributo, anche qualora sia già stata precedentemente inviata a questo Ufficio.

Per gli atenei che adottano il calendario australe, in considerazione della conclusione posticipata dell’Anno Accademico, sara’ possibile trasmettere la relazione anche in un secondo tempo – comunque NON OLTRE il termine inderogabile del 31 agosto 2023 – per consentire a questo Ufficio di terminare in tempi congrui l’iter amministrativo-contabile di liquidazione dell’eventuale nuovo contributo concesso.

Si ricorda infine che la relazione finale costituisce un adempimento obbligatorio cui tutte le Istituzioni universitarie che hanno ricevuto contributi devono provvedere anche qualora non abbiano presentato richiesta di contributo nel presente Esercizio Finanziario.

Le Università dovranno utilizzare esclusivamente i formulari allegati al presente messaggio, che sono stati rinnovati rispetto agli anni precedenti. I moduli dovranno essere compilati DIGITALMENTE, SENZA APPORTARE ALCUNA MODIFICA al testo predisposto da questo Ufficio e prestando attenzione all’apposizione di data, timbro dell’Istituzione richiedente e firma del Responsabile accademico. Si sottolinea nuovamente l’importanza di presentare a questo Ufficio richieste coerenti con le finalità del Capitolo di spesa. Gli obiettivi dei progetti presentati dovranno emergere in modo univoco dai moduli di richiesta, dalle lettere di accompagnamento e dalle relazioni finali che dovranno riportare SINTETICAMENTE la destinazione dei fondi.

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE (31 MARZO 2023)

Si raccomanda lo scrupoloso rispetto delle indicazioni contenute nel presente messaggio, la CORRETTA e INTEGRALE compilazione dei formulari e, previo attento controllo della documentazione predisposta.

Si sottolinea che il mancato rispetto della modulistica e delle scadenze indicate comporterà  l’impossibilità di soddisfare la richiesta di contributo presentata.

TEMPISTICA

Le richieste andranno anticipate via mail all’indirizzo adminst.sydney@esteri.it (scansione di tutti gli originali) , ed inoltrate in originale a questa Sede Consolare esplicitando la dicitura “RICHIESTA CONTRIBUTI CAP 2619/2 – UNIVERSITA’” nel destinatario entro le ore 16 del 31 marzo 2023.

Cliccare qui per scaricare la modulistica e le istruzioni.

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